L’analisi dei principali provvedimenti di natura fiscale a sostegno dell’economia contenuti nel DL agosto: proroga acconti, rateazione dei versamenti sospesi, sospensione IMU, esonero versamenti contributivi per i neo assunti.
Con la pubblicazione del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, in vigore dal 15 agosto 2020, il Governo ha introdotto una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese.
Dopo aver analizzato gli aspetti riguardanti la materia del lavoro (“D.L. agosto: i provvedimenti in materia di lavoro“), in questo contributo andiamo ad analizzare quali sono i principali provvedimenti di natura fiscale. Di seguito proponiamo una sintesi schematica dei provvedimenti fiscali più significativi.
L’obiettivo di questi provvedimenti è quello di sostenere e rilanciare le imprese nella ripresa dalle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sostenere famiglie, lavoratori, imprese con particolare attenzione alle aree svantaggiate del Paese. Tuttavia, si assiste, come nei provvedimenti precedenti, ad una elevata complessità dei provvedimenti, che richiedono, comunque, un’attenta analisi personale per verificare di poterne beneficiare.
Vediamo, quindi, la nostra sintesi dei principali provvedimenti fiscali contenuti nel D.L. n. 104/2020.
I provvedimenti di natura fiscale del d.l. agosto in sintesi
Proroga secondo acconto isa
L’art. 98 del D.L. n. 104/20 prevede per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (attività con ricavi non superiori a € 5.164.569 annui) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, una proroga del versamento del secondo acconto imposte.
In particolare deve trattarsi di attività economiche che hanno subito un calo di almeno il 33%, nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.
In questo caso il versamento del secondo acconto imposte previsto per il prossimo 30 novembre è prorogato al 30 aprile 2021. Questo sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP (relativo al periodo di imposta 2020).
Sul punto si deve evidenziare che, comunque, se un’attività economica ha registrato un calo di fatturato evidente nel 2020 molto probabilmente si troverà in una situazione di ridurre o azzerare l’importo degli acconti da versare. Per questo l’applicazione di questa disposizione appare sicuramente discutibile.
Rateazione dei versamenti sospesi
In base all’art. 97 del D.L. n. 104/2020 i versamenti sospesi in base agli art. 126 e 127 del D.L. n. 34/20 (D.L. Rilancio) devono essere versati con due scadenze:
- Il 50% delle somme dovute deve essere versato (senza applicazione di sanzioni ed interessi) il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate, di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020;
- Il 50% restante deve essere versato in 24 rate (senza applicazione di sanzioni ed interessi) a partire dal 16 gennaio 2021.
I versamenti sospesi riguardano:
- Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, Onlus etc. Per questi soggetti i versamenti sospesi riguardano il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi riguardano: ritenute su redditi da lavoro dipendente; contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria e l’Iva del mese di marzo 2020. Questa sospensione è stata allungata dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.
- Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Per questi soggetti sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 (nel 2019). Per questi soggetti i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono stati assoggettati a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Questo, a condizione che, nel mese precedente, non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni 2020
L’art. 110 del D.L. n. 104/20 introduce una nuova possibilità di rivalutazione di beni e partecipazioni d’impresa. In particolare le società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia che non applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dalla possibilità di rivalutazione i beni immobili la cui produzione o il cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La rivalutazione può essere effettuata per ciascun bene ed annotata nel relativo libro inventari. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con pagamento di imposta sostitutiva del 10%.
Le imposte sostitutive devono essere versate in massimo tre rate di pari importo:
- La prima rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2020;
- La seconda rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2021;
- La terza rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2022.
Nel caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardano al costo del bene prima della rivalutazione.
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