Pignoramento quote società a responsabilità limitata. Il creditore particolare può soddisfare il credito vantato nei confronti del socio di una srl mediante il pignoramento della quota.
La quota sociale è la misura della partecipazione nella società, ossia il valore del conferimento apportato da ciascun socio al momento di costituzione della nuova società.
La quota sociale, di ciascun socio può essere oggetto di pignoramento, durante un procedimento esecutivo nei confronti del socio stesso.
Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata.Tuttavia, il pignoramento può determinare alcuni effetti all’assetto della società, pensiamo al caso della srl unipersonale.
Pignoramento quote società a responsabilità limitata
Il processo esecutivo di pignoramento delle quote di una Srl è disciplinato dall’art. 2471 c.c., il quale stabilisce che:
“la partecipazione può essere oggetto di espropriazione“
Le quote di una Srl nonostante siano beni immateriali, possono essere equiparate a beni mobili materiali, pertanto, la quota può essere oggetto, quindi, di:
- Pegno;
- Usufrutto;
- Sequestro ed espropriazione.
Qualora il giudice si esprima in modo favorevole circa il pignoramento, le parti possono accordarsi per il trasferimento, altrimenti, le quote saranno messe all’asta.
La vendita all’asta è priva di effetto qualora la società presenti, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, un acquirente che offra lo stesso prezzo.
In tal modo, si cerca di preservare la scelta della società dei soci.
Il pignoramento delle quote di partecipazione non riguarda solo i creditori privati, ma anche tutte le agenzie di riscossione.
Nel caso in cui il soggetto abbia delle posizioni aperte con il Fisco e i debiti iscritti a ruolo da oltre un anno, l’agente di riscossione invierà un ulteriore sollecito di intimazione.
Se anche quest’ultimo avviso venisse ignorato, l’Agente di Riscossione può disporre di un’azione esecutiva per ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione.
Qual’è il procedimento per il pignoramento quote di una società a responsabilità limitata?
La normativa vigente considera il pignoramento delle quote di partecipazione una procedura diretta ed il rispetto di alcune particolarità, come la notifica per mezzo di un ufficiale giudiziario, dell’atto di pignoramento, sia al debitore che alla società.
Successivamente, occorre iscrivere la notifica, per via telematica presso il Registro delle Imprese, l’operazione è obbligatoria ed è necessaria per rendere pubblico a terzi l’atto di pignoramento.
L’onere dell’iscrizione spetta, in via concorrente sul creditore e sull’ufficiale giudiziario.
L’atto di pignoramento deve contenere una serie di informazioni che riguardano:
- Le parti;
- Un’ingiunzione che manifesti l’impossibilità di disporre della quota di partecipazione (ad esempio per poterla vendere o cedere ad altri soci);
- Riferimenti al precedente titolo esecutivo e precetto;
- Indicazione specifica della quota di partecipazione;
- Valore nominale della quota soggetta ad espropriazione;
- Denominazione della SRL;
- Sede legale della società soggetta a pignoramento delle quote.
La ratio del pignoramento consente al socio a chiudere la posizione debitoria con il creditore.
Qualora le parti riuscissero ad accordarsi in fase di giudizio tutto si risolverebbe velocemente e le quote resterebbero nelle mani del socio debitore, qualora il debito venisse pagato totalmente, o in parte a saldo e stralcio, oppure il creditore potrebbe diventare il nuovo proprietario delle quote, o quando non fosse possibile trovare alcun tipo di intesa tra creditore e debitore, le quote dovranno essere vendute attraverso un’asta con incanto.
L’aggiudicatario dell’asta, con la miglior offerta, diviene il nuovo socio della società.
Gli utili
Nel pignoramento della quota di socio di una s.r.l. rientrano anche gli utili.
L’art. 2478 c.c., stabilisce che, i soci, devono decidere anche in merito alla distribuzione degli utili.
Gli utili saranno soggetti a pignoramento, il loro accertamento avviene in fase di distribuzione e saranno versati ai creditori solo in sede esecutiva.
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